Quanto “vale” la sofferenza della vittima di stalking?

Quanto “vale” la sofferenza della vittima di stalking?
25 Ottobre 2017: Quanto “vale” la sofferenza della vittima di stalking? 25 Ottobre 2017

L’art. 1 delle legge 103/2017, entrata in vigore nell’agosto del corrente anno, ha previsto l’introduzione nel nostro codice penale dell’art. 162 ter.

La nuova disposizione consente all’imputato di beneficiare di una pronuncia di estinzione del reato qualora, nel caso di delitti procedibili a querela di parte, come lo stalking, abbia interamente riparato entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, ed abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Tuttavia, è anche previsto che il risarcimento del danno (e la conseguente estinzione del reato) possa essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale non accettata dalla persona offesa, ove il giudice ne riconosca comunque la congruità.

È ciò che è accaduto di recente a Torino, quando il GUP, con la sentenza n. 1299/17, ha prosciolto l’imputato, ritenendo “congruo” un risarcimento per complessivi 1.500 euro nonostante l’opposizione della persona offesa.

Vi è però che, nel frattempo, in Commissione Giustizia del Senato si sta discutendo la possibilità di sottrarre proprio il reato di stalking dal novero dei delitti per i quali è possibile dichiarare l’estinzione in forza delle condotte riparatorie poste in essere dall’imputato.

Se il predetto emendamento dovesse essere approvato, non si potrebbe che esserne soddisfatti.

Non crediamo, infatti, che in un Paese civile ed evoluto come quello in cui viviamo si possa consentire all’imputato di passare indenne attraverso le maglie della giustizia semplicemente effettuando un versamento di denaro – che per alcuni potrebbe essere una cifra importante, ma per altri una vera e propria “elemosina” – nonostante l’opposizione della persona offesa.

Una soluzione di questo genere contrasta con le esigenze di giustizia e di tutela della vittima del reato che il Legislatore del 2009 aveva inteso perseguire introducendo l’art. 612 bis c.p..

Il nuovo art. 162 ter, infatti, finisce per favorire una sorta di mercificazione della sofferenza patita dalla vittima del reato, peraltro sottratta al suo consenso.

Con la conseguenza che, in tal caso, l’avvenuta riparazione da una parte impedirebbe alla vittima di proseguire l’azione civile nell’ambito del processo penale, stante la declaratoria di estinzione del reato.

E’ auspicabile, pertanto, che il Legislatore prenda coscienza di queste implicazioni e della necessità che alla vittima del reato (non solo di stalking) vengano assicurati una tutela reale ed un risarcimento effettivo.

Nel frattempo, alle vittime di stalking non resta altro che sperare che il Giudice, penale o civile che sia, comprenda appieno la reale gravità del loro stato di ansia o di paura, del timore per l’incolumità propria o dei propri cari e dell’alterazione delle proprie abitudini di vita, atteso che sarà proprio costui ad avere l’ultima parola.

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